
Art. 29 – Comunità capi
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- Compiti della Comunità capi sono:
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- l’elaborazione e la gestione del Progetto educativo di Gruppo;
- l’approfondimento dei problemi educativi;
- la formazione continua e la cura del tirocinio dei capi;
- l’inserimento e la presenza dell’Associazione nell’ambiente locale.
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- La Comunità capi, nelle forme che ritiene più opportune:
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- esprime tra i capi della Comunità capi, che hanno conseguito la nomina a capo dell’Associazione, una Capo Gruppo e un Capo Gruppo o, qualora il Gruppo sia monosessuale, una Capo Gruppo o un Capo Gruppo dello stesso genere del Gruppo;
- affida gli incarichi di servizio nelle unità; c. cura i rapporti con gli ambienti educativi nei quali vivono i bambini, i ragazzi e i giovani censiti nel Gruppo;
- cura l’ordinaria amministrazione e delibera in merito agli atti e alle decisioni di straordinaria amministrazione;
- predispone il bilancio del Gruppo, di cui all’art. 54, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea di Gruppo;
- propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell’Assistente ecclesiastico di Gruppo ed eventualmente degli assistenti ecclesiastici di unità.
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- Oltre ai compiti definiti nell’art. 25, i Capi Gruppo, d’intesa con l’Assistente ecclesiastico di Gruppo e avvalendosi dell’aiuto della Comunità capi, curano:
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- l’animazione della Comunità capi e la formazione continua dei soci adulti;
- i rapporti con gli altri Gruppi, in particolare nell’ambito della Zona;
- la partecipazione dei soci adulti alle occasioni formative e ai momenti di democrazia associativa;
- la gestione organizzativa del Gruppo;
- il collegamento tra la Comunità capi e il Settore Protezione civile, di cui all’art. 25, comma 2, lettera g.
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- Qualora la Comunità capi non sia nelle condizioni di ottemperare quanto previsto dal comma 2, lettera a, può chiedere l’autorizzazione al censimento del Gruppo nelle forme previste dal Regolamento.
- Compiti della Comunità capi sono:
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